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- Fattura elettronica: dal 1° gennaio 2021 i nuovi codici “natura dell’operazione”
- Covid-19: nuovo Decreto Legge (05/01/2021)
- DPCM del 24 ottobre 2020 - Ulteriori misure di contenimento del contagio
- Bonus vacanze 2020
- IMU per il settore turistico: le esenzioni del Decreto Rilancio
- IVA a zero per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione del Covid-19
Superbonus 110%: chiarimenti sulle unità immobiliare funzionalmente indipendenti e sui limiti di spesa applicabili
Venerdì, 08 Gennaio 2021
Con la risposta all’interpello n. 10 del 5 gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su come interpretare i contenuti degli artt. 119 e 121 del Dl 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), in relazione al “superbonus 110%”. Sempre lo stesso giorno, con la risposta n. 9, l’Agenzia chiarisce che i lavori da eseguire su una villetta a schiera sita in un residence, con accesso da un passo carrabile comune, possono fruire del superbonus, dal momento che ciascuna villetta é dotata di un proprio tetto, giardino, portone d'ingresso, numero civico e parcheggio, e così il requisito dell’accesso autonomo è sostanzialmente soddisfatto. Se le unità immobiliari residenziali risultano funzionalmente indipendenti e dotate di uno o più ingressi dall’esterno sono agevolabili sia gli interventi trainanti sia quelli trainati. Nel documento n. 9 viene evidenziato che, secondo le norme di favore introdotte dal “Dl Rilancio”, gli interventi ammessi all'agevolazione devono essere realizzati su parti comuni di edifici residenziali in condominio (sia trainanti, sia trainati), singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati), edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati) e unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati). Viene evidenziato che in base al comma 1-bis dell’art. 119 del Dl n. 34/2020 per “accesso autonomo dall'esterno si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva”. Come descritto nella risposta n. 9, nel caso della villetta a schiera inserita in un residence con passo carraio privato comune a più abitazioni, nel presupposto che l'unità immobiliare su cui effettuare gli interventi sia funzionalmente indipendente e la stessa disponga di un accesso autonomo dall'esterno comune ad altri immobili, l’Agenzia ritiene soddisfatto il requisito dell’indipendenza funzionale dell'unità immobiliare su cui effettuare gli interventi. Il contribuente potrà quindi fruire del superbonus, nel rispetto di tutti gli altri presupposti previsti dalla normativa di riferimento. L’interpello n. 10 riguarda due unità immobiliari facenti parte di un unico edificio: una unità è adibita ad abitazione principale ed è composta da due livelli con cantina e garage al piano terra; l’altra, sita al primo piano, è destinata a uso residenziale. L’Amministrazione finanziaria ritiene che il proprietario potrà fruire del Superbonus per i lavori di riqualificazione energetica e di adeguamento antisismico che intende eseguire su ciascuna unità. Tali unità risultano funzionalmente indipendenti, poiché anche se poste una sull’altra nell’ambito dello stesso edificio, dispongono ciascuna di accesso indipendente su strada, hanno un proprio civico e l’unica parte comune è costituita dal tetto. Anche in questo caso, poiché si è in presenza del requisito dell’accesso autonomo dall'esterno, nel rispetto di tutti gli altri elementi e adempimenti richiesti dalla normativa, l’Agenzia ritiene che l'istante possa accedere al superbonus per i lavori sulle due unità. Sempre nell’interpello n. 10 vengono poi forniti chiarimenti in merito ai tetti di spesa per singola unità. L’Agenzia ricorda quanto già evidenziato con la circolare n. 24/2020 e con la risoluzione n. 60/2020: l’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito a ciascuna unità abitativa indipendente e alle sue pertinenze nella misura di: € 50.000,00 per gli interventi di riqualificazione energetica di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro; € 30.000,00 per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione; € 96.000,00 per gli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali dell'edificio; € 54.545,45 per l'acquisto e la posa in opera di infissi e schermature solari; € 48.000,00 per l'istallazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo; € 3.000,00 per l'istallazione infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. Read More...
Venerdì, 08 Gennaio 2021

Fattura elettronica: dal 1° gennaio 2021 i nuovi codici “natura dell’operazione”
Giovedì, 07 Gennaio 2021
A decorrere dal 1° gennaio 2021 è obbligatorio l’utilizzo delle nuove specifiche tecniche della fattura elettronica, approvate dall’Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 28/02/2020, successivamente modificato con Provvedimento del 20/04/2020. La novità più rilevante riguarda i nuovi codici dettaglio relativi alla “natura” dell’operazione. Dal 1° gennaio, pena lo scarto del file della fattura, non è possibile utilizzare i codici generici N2, N3 o N6, che identificavano un’operazione non soggetta ad Iva. Si devono utilizzare i nuovi codici dettagliati previsti dalle nuove Specifiche tecniche. Vediamo brevemente i nuovi codici: N2.1 Operazioni non soggette ad Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972: deve essere utilizzato per le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972 per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell’articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972. Si tratta delle operazioni che confluiscono nel rigo VE34 della dichiarazione annuale Iva. Relativamente alle operazioni di cui all’articolo 21, comma 6 bis, lett. a), deve essere inserita la dicitura “INVCONT” nel campo 2.2.1.16.1 “Tipo dato” del blocco 2.2.1.16 “altri dati gestionali”. N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi: da utilizzare nel caso di contribuenti in regime forfettario o in tutti i casi in cui un soggetto Iva non è obbligato ad emettere fattura, ad esempio per le operazioni cosiddette “monofase” di cui all’articolo 74 D.P.R. 633/1972). N3.1 – non imponibili – esportazioni: tale codice va utilizzato per le esportazioni di beni di cui all’articolo 8, comma 1, lett. a), b) e b- bis), D.P.R. 633/1972, tra le quali sono ricomprese anche: - le cessioni, nei confronti dei cessionari o commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori dal territorio dell’Unione Europea, a cura o a nome del cedente o dei suoi commissionari; - le cessioni di beni prelevati da un deposito Iva con trasporto o spedizione fuori del territorio dell’UE (articolo 50-bis, comma 4, lett. g, D.L. 331/1993). Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE30, colonna 2, della dichiarazione annuale Iva. N3.2 – non imponibili – cessioni intracomunitarie: da utilizzare nel caso di cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 D.L. 331/1993 come, ad esempio: - le operazioni triangolari comunitarie promosse da soggetto passivo appartenente ad altro Stato UE in cui il cedente nazionale consegna i beni per conto del proprio acquirente comunitario in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest’ultimo; - le operazioni triangolari comunitarie promosse da soggetto passivo nazionale in caso di cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare la stessa dal proprio fornitore comunitario al proprio cessionario di altro Stato UE ivi designato al pagamento dell’imposta relativa all’operazione; - le cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito Iva con spedizione in altro Stato UE (articolo 50-bis, co. 4, lett. f, D.L. 331/1993); - le cessioni intracomunitarie di tutti i prodotti agricoli e ittici, anche se non compresi nella Tabella A – parte prima, allegata al D.P.R. 633/1972, effettuate da produttori agricoli di cui all’articolo 34; - le operazioni di cui all’articolo 58, comma 1, L. 331/1993, e cioè le cessioni, nei confronti di soggetti passivi nazionali o di commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni in altro Stato Ue a cura o a nome del cedente nazionale. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE30, colonna 3, della dichiarazione annuale Iva. N3.3 – non imponibili – cessioni verso San Marino: utilizzato nel caso di cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE30, colonna 4, della dichiarazione annuale Iva. N3.4 – non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione: da utilizzare nel caso di operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione quali quelle di cui all’articolo 8-bis D.P.R. 633/1972 (es.: cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio dell’attività commerciale o di pesca), per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui all’articolo 9 D.P.R. 633/1972 (es.: trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte nel territorio estero in dipendenza di un unico evento) e le operazioni effettuate nei confronti dello Stato del Vaticano. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE30, colonna 5, della dichiarazione annuale Iva. N3.5 – non imponibili – non imponibile a seguito di dichiarazioni d’intento: va indicato per le operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano... Read More...
Giovedì, 07 Gennaio 2021

Covid-19: nuovo Decreto Legge (05/01/2021)
Martedì, 05 Gennaio 2021
🚨 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 (decreto-legge) 👉 05.01.2021 - Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il testo prevede: 🛑 per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma; 🟠 nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, l’applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle misure previste per la cosiddetta “zona arancione” (articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020). Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. 🔴🔴Il testo prevede che dal 7 al 15 gennaio, nei territori inseriti nella cosiddetta “zona rossa”, sia possibile spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata del proprio comune. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono. Per approfondire: http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-del-consiglio-dei-ministri-n-88/15994 Read More...
Martedì, 05 Gennaio 2021

DPCM del 24 ottobre 2020 - Ulteriori misure di contenimento del contagio
Domenica, 25 Ottobre 2020
DPCM DEL 24 OTTOBRE 2020 📑 E' stato firmato il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 📍Le misure saranno valide da lunedì 26 ottobre 2020 al 24 novembre 2020. Ecco una sintesi delle principali misure contenute nel documento: ⚠️ E' RACCOMANDATO RIMANERE NEL COMUNE DI RESIDENZA: è fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non presenti nel Comune; 📃 CARTELLI NEI LOCALI CON NUMERO MASSIMO DI POSTI DISPONIBILI: è obbligatorio nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo; 🎠 PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO: attività sospese; ⚽️ EVENTI SPORTIVI E COMPETIZIONI: sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, nei settori professionistici e dilettantistici. Restano consentiti gli eventi e le competizioni sportive, nonché le sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; 🏋️♂️🏊♀️ PALESTRE E PISCINE: sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; 🏃🏃♀️ ATTIVITÀ MOTORIA: l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento; 💰 SALE GIOCO: sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò; 🎪 SPETTACOLI: sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto; 💃🕺 SALE DA BALLO E DISCOTECHE: sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso; 🎊🎉 FESTE E CERIMONIE: sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose; 🏠 ABITAZIONI PRIVATE: è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza; 🎤 👨🏫 CONVEGNI/FIERE: sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; 🏫 SCUOLA: le scuole secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari al 75 per cento delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00; 🍕🥐🍨🍺🍝 RISTORANTI, BAR, GELATERIE, PASTICCERIE, PUB: A decorrere dal 26 ottobre 2020, le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; 👨👩👧👧 il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi 🥤 dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; 🥡🛵 resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; 🏪 COMMERCIO AL DETTAGLIO: consentite nel rispetto del mantenimento delle distanze interpersonali di almeno 1 metro, evitando assembramenti e lunghe permanenze all'interno dei locali. E' necessario il rispetto degli appositi protocolli; 🏛 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: Le pubbliche amministrazione dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso del personale. È raccomandata la differenziazione dell’orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati. È fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati. 💶 Sono previsti indennizzi, contributi e agevolazioni per tutti coloro che verranno penalizzati dalle chiusure parziali / totali. Sono attesi ulteriori provvedimenti e istruzioni. 👉Ecco il testo del DPCM: http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20201024.pdf Read More...
Domenica, 25 Ottobre 2020

Bonus vacanze 2020
Venerdì, 10 Luglio 2020
Con la circolare n. 18 del 03/07/2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al bonus vacanze introdotto dall’articolo 176 del DL 34/2020 (Decreto Rilancio). Possono beneficiare del bonus vacanze i nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 40.000,00 euro. Per "nucleo familiare" si intende quello definito dal regolamento per la determinazione dell'ISEE, da non confondere con la nozione di "familiare a carico" ai sensi dell'art. 12 del TUIR: il "nucleo familiare" è costituito dai soggetti componenti la "famiglia anagrafica" alla data di presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica). Il bonus vacanze è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare: la famiglia (il nucleo familiare) avrà diritto al credito una sola volta, sulla base della propria composizione, indipendentemente dal numero dei componenti che fruiscono dei servizi turistici. Pertanto se nel nucleo familiare, come risultante dalla DSU, sono presenti 4 persone, un solo componente del nucleo avrà diritto al bonus vacanze per i servizi fruiti da tutto o parte del nucleo familiare. Dove è possibile utilizzare il bonus? Per individuare le strutture presso le quali è possibile utilizzare il bonus occorre fare riferimento ai soggetti che indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato svolgono effettivamente le attività previste dalla norma: imprese turistico-ricettive e B&B. A titolo puramente indicativo e non esaustivo, tali attività sono riconducibili alla sezione 55 della tabella dei codici ATECO. Sono inclusi anche coloro che svolgono un'attività alberghiera o agrituristica c.d. stagionale, mentre sono esclusi i soggetti che non esercitano tale attività abitualmente. In ogni caso, il fornitore del servizio turistico è tenuto a dichiarare, nell'ambito dell'apposita procedura web, di essere un'impresa turistico ricettiva, un agriturismo o un bed & breakfast che soddisfi le condizioni richieste. Quando è possibile utilizzare il bonus? Il bonus è utilizzabile per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle suddette strutture dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. L'agevolazione spetta esclusivamente in relazione a soggiorni in relazione ai quali, almeno un giorno, ricada nel suddetto periodo di riferimento. Quali documenti occorrono? Il totale del corrispettivo deve essere documentato da "fattura elettronica o documento commerciale". Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica si considera valida anche l'emissione di una fattura, di un documento commerciale non elettronico o di uno scontrino o ricevuta fiscale. Quali servizi possono rientrare nel bonus? Il bonus vacanze non può essere utilizzato sulle prestazioni rese da più fornitori, ad eccezione di quelle per servizi accessori indicati nella medesima fattura dall'unico fornitore. Se il pagamento è effettuato tramite agenzie di viaggio e tour operator? Il credito non può essere utilizzato per effettuare pagamenti attraverso l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, anche non residenti, diversi da agenzie di viaggio e tour operator. Pertanto, il codice univoco (o il relativo QR-code) può essere utilizzato anche nel caso in cui il pagamento venga effettuato con l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di agenzie di viaggio o tour operator. Read More...
Venerdì, 10 Luglio 2020

IMU per il settore turistico: le esenzioni del Decreto Rilancio
Lunedì, 01 Giugno 2020
L’articolo 177 del D.l. 34/2020 - Decreto Rilancio prevede l’abolizione della prima rata dell'IMU (quota Stato e quota Comune) per l’anno 2020 in favore dei possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, così come per gli immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire gli immobili di agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività. Il comma 1 del citato articolo esenta dalla prima rata relativa all’anno 2020 dell'imposta municipale propria (IMU) gli immobili: adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali e degli stabilimenti termali (lettera a)); rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) ovvero – secondo quanto specificato dalla norma - agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate (lettera b)). Novità della Legge di Bilancio 2020. I commi da 738 a 783 della Legge di Bilancio 2020 hanno riformato l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo, cioè IMU e TASI, che sono confluite in un unico testo normativo. L'aliquota di base è fissata allo 0,86% e può essere manovrata dai comuni a determinate condizioni. Ulteriori aliquote sono definite nell'ambito di una griglia individuata con decreto del MEF. Sono introdotte modalità di pagamento telematiche. Il comma 772 dispone della Legge di Bilancio in parola, dispone, relativamente agli immobili strumentali, la deducibilità dell'IMU dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. In ambito IRAP, invece, il tributo locale risulta indeducibile. In via transitoria, il successivo comma 773, stabilisce che la deduzione si applica: nella misura del 60% per gli anni 2020 e 2021 (ovvero per i periodi d'imposta successivi a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020), mentre l'intera deducibilità dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS ha effetto a decorrere dal 2022, ovvero dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021. Read More...
Lunedì, 01 Giugno 2020

IVA a zero per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione del Covid-19
Martedì, 26 Maggio 2020
Cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19: aliquota Iva pari a zero Aliquota IVA pari a zero sulle misure che possono essere immediatamente adottate per mitigare l’impatto della pandemia (fino al 31 dicembre 2020). La nuova disposizione si applica alle cessioni effettuate ai fini IVA (ai sensi del’art.6 del DPR n. 633/72), dal 19 maggio 2020 (data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale del D.L. Rilancio), fino al 31 dicembre 2020. A partire dal 1° gennaio 2021, invece, gli stessi beni sconteranno l’aliquota IVA ridotta del 5%: l’art.124, comma 1, del D.L. Rilancio (n. 34 del 2020) prevede che dal 1° gennaio 2021 i beni saranno inclusi nella voce 1-quater della Tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. n.633/72 che elenca i beni e servizi la cui cessione o importazione è soggetta alla aliquota IVA del 5%. DECRETO RILANCIO - Art. 124 del Decreto Legge n. 34 del 2020 Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 - In vigore dal 19/05/2020 Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter, èaggiunto il seguente: "1-ter.1. Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi;strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile;elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalita' sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA;strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo". 2. Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 257 milioni di euro per l'anno 2020 e 317,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265. In sintesi: disapplicazione, sino al 31 dicembre 2020, dell’IVA sulla cessione di numerosi beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. I medesimi beni dall’anno prossimo sconteranno invece a regime l’aliquota IVA ridotta del 5%. Per quanto riguarda le disposizioni fino al prossimo 31 dicembre 2020, come si legge nella relazione tecnica di accompagnamento del provvedimento, viene introdotta l’applicazione di una aliquota IVA pari a zero, come comunicato dalla Commissione europea agli Stati membri con nota del 26 marzo 2020, in merito alle misure che possono essere immediatamente adottate per mitigare l’impatto della pandemia. L’art.124, comma 2 del D.L. Rilancio dispone che, in via transitoria fino al 31 dicembre 2020, sono esenti dall’imposta sull’IVA, con riconoscimento del diritto alla detrazione di quella assolta a monte, ai sensi del’art.19, comma 1, del D.P.R. n.633/72, le cessioni dei seguenti beni: articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici chirurgici e camici impermeabili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo; carrelli per emergenza; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; estrattori RNA; laringoscopi; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; maschere per la ventilazione non invasiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; perossido al 3% in litri; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; provette sterili; sistemi di aspirazione; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; soluzione idroalcolica in litri; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi... Read More...
Martedì, 26 Maggio 2020

Pubblicità alle ASD non contestabili dal fisco
Venerdì, 08 Maggio 2020
Il mondo dello sport dilettantistico fruisce di notevoli vantaggi fiscali, non solo per le associazioni sportive (ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD). In alcuni casi, infatti, chi eroga importi a tali soggetti, come nel caso delle spese pubblicitarie pagate ai suddetti sodalizi sportivi da soggetti commerciali (ditte individuali, società di persone e altri soggetti) entro un limite ben definito dal legislatore, può usufruire della deduzione per l'intero importo. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8540 del 5 maggio 2020, ha ancora una volta stabilito che, in relazione allo sport dilettantistico, le spese di pubblicità possono essere dedotte fino a 200.000,00 euro per presunzione assoluta. Secondo la Suprema Corte si tratta di un principio abbastanza noto da tempo: l’Amministrazione finanziaria, almeno in tale fattispecie, non può fare alcun rilievo sull'inerenza e sulla congruità della spesa, poiché si tratta di una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria della spesa, a favore del soggetto erogante. Le somme fino a 200.000,00 euro corrisposte alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche costituiscono, pertanto, spese di pubblicità deducibili in base a una presunzione legale assoluta che non consente al fisco alcun sindacato sull’inerenza e sulla congruità dell'onere. Read More...
Venerdì, 08 Maggio 2020

Regione Marche: bando per promuovere la vendita a domicilio delle aziende agricole
Giovedì, 30 Aprile 2020
Riporto dal sito della Regione Marche: La Regione Marche sostiene le imprese agricole danneggiate dall’emergenza Covid-19 attraverso la concessione di contributi a fondo perduto per promuovere la vendita a domicilio con 1,9 milioni di euro per favorire gli investimenti produttivi, gli interventi di gestione, di informazione e promozione, con percentuali variabili dal 60 all’80 per cento. “All’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus, ha fatto seguito quella economica del settore agricolo – rileva la vicepresidente Anna Casini, assessore all’Agricoltura - Le istituzioni ora sono chiamate a proteggere il comparto con ogni azione utile volta a limitare l’effetto negativo della crisi, a sostenere la liquidità, gli investimenti delle imprese agricole e il reddito delle famiglie. In questo contesto, il bando emanato, insieme a quelli già pubblicati e agli altri in preparazione, favoriscono la ripresa produttiva aiutando la commercializzazione dei prodotti agricoli freschi o trasformati, favorendo la consegna a domicilio, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza sanitaria” La misura rientra nel pacchetto degli interventi recentemente approvato dall’Assemblea legislativa anche a favore del settore agricolo. Tra i contributi già a bando, rientrano quelli a favore del settore lattiero e degli allevamenti ovini che hanno subito danni per le mancate vendite nel periodo pasquale. Gli interventi rientrano tra le misure temporanee in materia di aiuti di stato che prevedono anche le “sovvenzioni dirette”. Le domande saranno finanziate in ordine di punteggio in graduatoria regionale e fino a esaurimento delle risorse finanziarie destinate alle due linee di intervento individuate: attività florovivaistiche (le più gravemente colpite dalla pandemia) e restanti attività agricole (con una dotazione riservata a quelle associate o aggregate). Allo scopo di favorire al massimo le aziende beneficiarie è prevista l’erogazione di un anticipo fino a un massimo dell’80% del contributo concesso (garantito da polizza fidejussoria a favore della Regione Marche). La vendita a domicilio riguarderà i settori produttivi più sensibili ai problemi di deperibilità; tra questi il settore ortofrutta, carni, florovivaistico, lattiero-caseario, vitivinicolo. Ammessi anche i settori olio, cerealicolo/proteaginose (piante destinate alla produzione di mangimi ad alto valore proteico) e miele. I criteri di ripartizione del bando sono stati condivisi, in videoconferenza, con il Tavolo tecnico strategico regionale. Le domande vanno presentate attraverso il Siar (Sistema informativo agricolo regionale), a partire da lunedì 4 maggio e fino alle ore 13.00 di martedì 30 giugno 2020. Link al Bando (Giovedì 30 aprile 2020) Read More...
Giovedì, 30 Aprile 2020

Riduzione del canone di locazione senza obbligo di registrazione
Giovedì, 30 Aprile 2020
Niente obbligo di registrare la riduzione del canone di locazione. Il contribuente che, comunque, preferisce registrare l'accordo di riduzione, potrà procedere alla registrazione anche al termine dell’emergenza da Coronavirus. Questo è quanto precisato l’Agenzia delle entrate, all’interno di una FAQ pubblicata sul sito internet istituzionale. Nel caso il contribuente volesse procedere ora alla registrazione, potrebbe farlo, senza pagamento dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo, mediante PEC o e-mail, indicando i propri riferimenti per essere contattato. Alla richiesta di registrazione tramite PEC o e-mail il contribuente dovrà allegare: la scansione dell’accordo di riduzione; il modello 69 debitamente sottoscritto; la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; la copia del documento di identità del richiedente. FAQ dal sito dell'Agenzia delle Entrate Domanda: “Il conduttore mi chiede una riduzione del canone di locazione del canone abitativo in cedolare secca, a causa dell’emergenza Coronavirus. Vorrei sapere come comunicare all’Agenzia delle entrate tale modifica del contratto originario, senza recarmi presso un vostro ufficio e quale è il termine per la comunicazione?” Risposta: “Non sussiste l’obbligo di registrazione della riduzione del canone. Il contribuente può tuttavia scegliere di registrare questa modifica contrattuale per comunicare la riduzione della base imponibile ai fini del calcolo dell'imposta di registro (se dovuta) e delle imposte dirette (Irpef o cedolare secca). Pertanto, non sussistendo l’obbligo di registrazione dell’atto di riduzione del canone lei potrà procedere alla registrazione anche al termine dell’emergenza. Se però vuole effettuarla ora, può farlo (senza pagamento dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo, in virtù della previsione dell’art. 19, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133) mediante posta elettronica certificata (PEC) o e-mail; ricordi di indicare i suoi riferimenti per essere contattato. Alla richiesta di registrazione tramite PEC o e-mail dovrà allegare: la scansione dell’accordo di riduzione il modello 69debitamente sottoscritto la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – resa dal richiedente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – avente ad oggetto il possesso dell’originale dell’accordo e della conformità a questo dell’immagine inviata, l’impegno a depositare in ufficio l’atto in originale al termine del periodo emergenziale e la copia del documento di identità del richiedente. Il richiedente deve poi specificare che la registrazione è esente da imposte ai sensi del sopra menzionato art. 19, comma 1. La richiesta di registrazione va indirizzata all’ufficio presso il quale era stata registrata la locazione oggetto di modifica (ufficio competente). L’ufficio verificherà la correttezza della documentazione ed effettuerà la registrazione, comunicando gli estremi a chi l’ha richiesta (una volta terminato il periodo emergenziale, questi sarà tenuto a depositare l'originale dell'accordo presso lo stesso ufficio).Ad ogni buon fine, le segnaliamo che l’art.62, comma 1 e 6, del Decreto Legge n.18/2020 dispone la sospensione degli adempimenti tributari in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, adempimenti che potranno essere effettuati, senza sanzioni, entro il 30 giugno 2020.”. (Fonte: FAQ – Agenzia delle Entrate) Read More...
Giovedì, 30 Aprile 2020

Regione Marche: misure per il sostegno alle attività produttive ed al lavoro autonomo
Martedì, 14 Aprile 2020
La Regione Marche si è dotata di una Legge per definire misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e ai lavoratori autonomi, a seguito dell’emergenza Covid-19. Tale intervento, con una dotazione di 14,2 milioni, intende fornire liquidità a imprese ed autonomi. E' istituito un fondo di emergenza di 14,2 milioni per le imprese e per i lavoratori autonomi, basato sugli incentivi al sistema del credito, che saranno disponibili da martedì 14 aprile presso i Confidi: 11,7 milioni per prestiti a tasso agevolato e 2,5 milioni per contributi a fondo perduto, per abbattere il costo degli interessi e delle garanzie per l’accesso ai finanziamenti. La legge prevede un allargamento del credito: da 25 mila a 40 mila euro senza vincolo percentuale di fatturato per le imprese, estensibile a 50 mila euro per le imprese che realizzano nuovi acquisti materiali e immateriali per il rilancio e la diversificazione delle attività, e fino a 5 mila euro per i lavoratori autonomi. La durata prevista del prestito è di 72 mesi, con 24 mesi di preammortamento. Destinatari delle misure sono le imprese e i lavoratori autonomi. Al fine dell’accesso ai benefici gli operatori economici sono coloro che hanno subìto una crisi di liquidità a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno sede operativa nel territorio e sono operativi alla data del 23 febbraio 2020. Sulla somma di 14,2 milioni di euro convergono 4 milioni di euro della Regione, 4,3 milioni di Camera di Commercio e Province (da fondi preesistenti in chiusura) e 5,8 milioni di cofinanziamento dei Confidi stessi. Questi saranno destinati per 11,7 milioni all'erogazione di prestiti fino a 40 mila di euro a tasso di interesse agevolato non superiore all’1%, “significativamente più basso – spiega l’assessora alle Attività economiche Manuela Bora - di quello previsto dal Decreto Liquidità per prestiti fino a 25 mila euro (superiore all’1,2%) e di quello di mercato delle banche per prestiti di dimensioni superiori (tra il 2,5 e il 3,5%)”. Gli altri 2,5 milioni serviranno per abbattere il costo degli interessi e delle garanzie per l'accesso ai finanziamenti presso il sistema creditizio per crediti fino a 150 mila euro, un meccanismo che è in grado di attivare, in previsione, ulteriori prestiti per 30,6 milioni. (fonte: www.regione.marche.it) ATTENZIONE: Tale intervento della Regione si aggiunge a quanto previsto dal Decreto Liquidità. Da oggi, 14 aprile 2020, è disponibile online la modulistica 📑 relativa alla richiesta del finanziamento di max 25.000 Euro. 📍Il MISE informa che da questa mattina è disponibile il modulo per la richiesta dei finanziamenti per un importo non superiore a 25.000 euro garantito al 100% dal Fondo di Garanzia a favore di imprese e professionisti Ecco il link per l'informativa del MISE e per il download dei relativi moduli: MISE - PRESTITI FINO A 25.000 Read More...
Martedì, 14 Aprile 2020

Nuovo DPCM 10/4/2020: quali attività potranno essere aperte dal 14 aprile?
Sabato, 11 Aprile 2020
Ieri, 10 aprile 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato un nuovo DPCM per regolamentare il periodo che va dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020. Il DPCM (clicca qui per scaricare la versione integrale) elenca le atticità che potranno essere aperte dal 14 aprile. Il Decreto è così strutturato: gli allegati 1, 2, 3 elencano le attività che potranno essere aperte dal 14 aprile; l’allegato 4 indica le misure igienico sanitarie; l'allegato 5 contiene l’indicazione delle “Misure per gli esercizi commerciali”. Le principali novità in tema riaperture sono costituite dalle librerie, dai negozi di abbigliamento per bambini e le attività di silvicoltura. Il Decreto introduce una serie di misure per ridurre le possibilità di contagio durante la spesa: guanti monouso; gel per disinfettare le mani disponibili accanto alle casse, anche vicino ai sistemi di pagamento; mascherine per i lavoratori. Sono previsti orari di apertura più lunghi per evitare code e assembramenti. Tra le indicazioni di natura igienico-sanitaria: pulizie almeno due volte al giorno; ingresso uno alla volta nei piccoli negozi e dove possibile, percorsi diversi per entrate e uscite. Clicca qui sotto per scaricare il testo integrale del decreto Ecco l'elenco delle attività che potranno restare aperte dal prossimi martedì 14 aprile: Allegato 1 Commercio al dettaglio Ipermercati Supermercati Discount di alimentari Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari Commercio al dettaglio di prodotti surgelati Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2) Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4) Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici Farmacie Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria Commercio al dettaglio di libri Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati Allegato 2 Servizi per la persona Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia Attività delle lavanderie industriali Altre lavanderie, tintorie Servizi di pompe funebri e attività connesse Allegato 3 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali Silvicoltura ed utilizzo aree forestali Pesca e acquacoltura Estrazione di carbone Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale Industrie alimentari Industria delle bevande Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento) Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio Fabbricazione di imballaggi in legno Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24) Stampa e riproduzione di supporti registrati Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 – 20.51.01 – 20.51.02 – 20.59.50 – 20.59.60) Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02) Fabbricazione di vetro cavo Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti... Read More...
Sabato, 11 Aprile 2020

Bonus 600 euro partite IVA del DL Cura Italia: istruzioni INPS per fare la domanda
Venerdì, 27 Marzo 2020
Bonus 600 euro partite IVA: istruzioni INPS per fare domanda L'INPS ha reso note le modalità per fare domanda di richiesta per il bonus 600 euro per le partite IVA. Procedura semplificata per richiederlo anche da parte dei cittadini al momento sprovvisti di SPID e PIN dispositivo. Le domande potranno essere inviate a partire dalla prossima settimana ed i pagamenti dovrebbero avvenire entro 30 giorni.Con il messaggio numero 1381 del 26 marzo 2020 l’INPS ha reso note le modalità per inoltrare la richiesta per il bonus 600 euro per le partite IVA, prevedendo una procedura semplificata per richiederlo anche da parte dei cittadini al momento sprovvisti di SPID e PIN dispositivo.Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto “Cura Italia”) attribuisce all’INPS il compito di attuare le misure disposte dal Governo a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese individuali.Anche queste nuove prestazioni saranno accessibili esclusivamente in modalità telematica.L'accesso ai servizi online dell’INPS può avvenire attraverso una delle seguenti tipologie di credenziali:- PIN dispositivo rilasciato dall’Inps ;- SPID di livello 2 o superiore;- Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);- Carta Nazionale dei Servizi (CNS).Chi è in possesso e può disporre di una qualsiasi delle elencate credenziali, potrà utilizzarle anche per l’inoltro delle nuove domande di prestazione introdotte dal decreto in oggetto.Per coloro che non hanno o, vista la situazione di impossibilità ad effettuare spostamenti, non dispongono delle credenziali di cui sopra, l’Istituto ha messo in atto un duplice intervento rivolto a:- semplificare la modalità di compilazione e invio on line per alcune delle domande di prestazione per l’emergenza Coronavirus (ex D.L. n. 18/2020);- apprestare una nuova procedura di rilascio diretto del PIN dispositivo tramite riconoscimento a distanza.Per le domande legate all'emergenza Coronavirus l'accesso al sito INPS per la presentazione e l'invio è agevolato: si può accedere con modalità semplificate.L’accesso ai servizi sul portale istituzionale è consentito in modalità semplificata con esclusivo riferimento alle seguenti domande di prestazione per emergenza Coronavirus di cui al D.L. n. 18/2020:- indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;- indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO;- indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;- indennità lavoratori del settore agricolo;- indennità lavoratori dello spettacolo;- bonus per i servizi di baby-sitting.La modalità semplificata consente ai cittadini di compilare e inviare le specifiche domande di servizio, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center.La richiesta del PIN può essere effettuata attraverso i seguenti canali:- sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;- Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06164164 (a pagamento da rete mobile).Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN, il cittadino le può immediatamente utilizzare in fase di autenticazione per la compilazione e l’invio della domanda on line per le sole prestazioni sopra individuate.Qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, è invitato a chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.Allego una guida per effettuare tutte le operazioni di richiesta del PIN e di accesso al portale INPS per la richiesta del bonus di 600 Euro. In allegato trovate anche il Messaggio Inps di ieriATTENZIONE: La norma che prevede il bonus, cioè l’art. 28 del D.L. 18/2020 non fa nessun riferimento al requisito della titolarità di Partita IVA. Conseguentemente, sembrerebbe che si possa estendere il beneficio dell’indennità a tutti coloro che risultino iscritti come soci di società, quali i partecipanti a Snc artigiane, i soci lavoratori di Srl nonché i soci di società semplici agricole che si occupino della coltivazione del fondo.Occorre però ricordare che sono esclusi dall'indennizzo:- i titolari di pensione;- gli iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.Per quanto riguarda i soggetti operanti nel settore agricolo, nel Messaggio dell’INPS vengono espressamente richiamati solo “coltivatori diretti, coloni e mezzadri” senza che si faccia riferimento alla gestione previdenziale IAP.In merito alla figura dello IAP, il D.Lgs. 99/2004 ne ha esteso l'applicabilità anche ai soci di società agricole.Pertanto, viene considerato IAP colui che, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedichi all'attività agricola di impresa, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (25% per le aziende ubicate in zone svantaggiate di cui all’articolo 17 Regolamento CE n.... Read More...
Venerdì, 27 Marzo 2020

Covid-19: le principali misure del Decreto Legge "Cura Italia"
Mercoledì, 18 Marzo 2020
È stato pubblicato nella tarda serata di ieri in Gazzetta Ufficiale, entrando subito in vigore, il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto-legge "Cura Italia"), approvato lunedì dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento, che ora passerà all'esame di Camera e Senato, contiene una serie di misure di sostegno economico per imprese, lavoratori autonomi e famiglie, in conseguenza all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19. Le nuove disposizioni prevedono che per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, siano sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020: relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; relativi all’Iva (annuale e mensile); relativi alle addizionali Irpef; relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi: in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da: cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate; avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali; atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; ingiunzioni di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali; atti esecutivi emessi dagli enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali. Potete scaricare qui il testo del DL pubblicato nella GU n. 70 del 17/03/2020 Ecco, in sintesi, i principali interventi contenuti nel DL 18/2020 ART. 19 - INTEGRAZIONE SALARIALE: I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. ART. 23 - CONGEDI E INDENNITA LAV. DIP. SETTORE PRIVATO, ISCRITTI IN GS E LAV. AUTONOMI: In conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado disposizione, è prevista indennità per lavoratori con figli minori di 12 anni (o con disabilità accertata ex L. 104/92) per un periodo (anche frazionato) di 15 giorni. In alternativa si può optare per il bonus baby sitter da 600 euro. ART. 27 - INDENNITA’ PER MARZO A FAVORE DI PROFESSIONISTI E COCOCO (art. 27): Ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito. ART. 28 - INDENNITA’ PER MARZO ISCRITTI AGO - ARTIGIANI E COMMERCIANTI: Agli iscritti alla gestione INPS commercianti e artigiani spettano 600 euro per marzo. Previa domanda l'INPS erogherà l'indennità, che sarà rinnovata nel mese di aprile (attendiamo ulteriori istruzioni e modulistica dall'Istituto). L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito.ATTENZIONE: da quanto scritto nella norma tale agevolazione non spetterebbe ai professionisti iscritti ad una cassa privata (Commercialisti, Ingegneri, Avvocati, ecc.; è consigliabile contattare le proprie casse) e non spetterebbe ai soci di società iscritti alle gestioni artigiani e commercianti (si parla di "lavoratori autonomi"). Dovrebbero rientrare in tale agevolazione gli agricoltori CD o IAP. Per la richiesta di tale contributo si devono attendere apposite istruzioni dell'INPS. Va segnalato che la dotazione finanziaria legata a tale intervento è limitata, pertanto non tutti potrannao ottenere il contributo. ART. 44 - FONDO REDDITO IN ULTIMA ISTANZA PER LAV. E AUTONOMI ISCRITTI ALLE CASSE DI PREVIDENZA: Il presente articolo prevede “una indennità” per gli iscritti alle... Read More...
Mercoledì, 18 Marzo 2020

Detrazione spese mediche e altri oneri solo con pagamenti tracciabili: vietato il contante per poter usufruire del risparmio fiscale degli oneri detraibili
Giovedì, 23 Gennaio 2020
Detrazione spese mediche e altri oneri solo con pagamenti tracciabili: vietato il contante per poter usufruire del risparmio fiscale degli oneri detraibili La Legge di bilancio 2020 cambia le regole previste per il recupero delle spese detraibili, quali ad esempio le spese mediche. Non cambia la percentuale di detrazione (19%), ma è stato previsto l’obbligo del pagamento mediante strumenti tracciabili. IN PRATICA: per recuperare le spese detraibili ai sensi dell’art. 15 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (e altre disposizioni normative dall’1/1/2020 non si possono più utilizzare i contanti. Serve necessariamente il pagamento mediante carte di credito/debito, bancomat, bonifico bancario, bonifico postale, assegni. Il pagamento in contanti rimane ancora possibile solo che in tal caso le spese non saranno fiscalmente detraibili. A quali generi di spese si applica l’obbligo di pagamenti tracciabili? La norma che vieta l’utilizzo del contante ai soli fini della detrazione fiscale del 19%, richiama tutte le spese indicate nell’articolo 15/917 e quelle previste da altre disposizioni normative, per cui si tratta ad esempio di spese per: Interessi passivi mutui prima casa Intermediazioni immobiliari per abitazione principale Spese mediche Veterinarie Funebri Frequenza scuole e università Assicurazioni rischio morte Erogazioni liberali Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi Affitti studenti universitari Addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ATTENZIONE: Il testo della nuova norma aggiunge due eccezioni alla regola dei pagamenti tracciabili, precisando che l’obbligo del pagamento con sistemi tracciabili non si applica relazione alle spese sostenute per: l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. I servizi erogati in farmacia, i test, il noleggio di strumentazione rappresentano operazioni che richiedono l'utilizzo di strumenti tracciabili. Per poter beneficiare della detrazione il contribuente deve dare prova dell'avvenuto pagamento tracciabile: dovrà quindi conservare la ricevuta cartacea del POS o di qualsiasi altro strumento tracciabile utilizzato. Limitazione detrazione oneri per contribuenti con redditi superiori a 120.000 euro La legge di bilancio 2020 è intervenuta anche per limitare la detrazione (pur se le spese sono state sostenute con pagamenti tracciabili) ai soggetti percettori di redditi elevati: se il reddito del contribuente supera l’importo di 120.000 euro le detrazioni di cui all’articolo 15 del TUIR spettano “per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro…”. La disposizione è stata introdotta dal comma 629 dell’art.1. Il testo specifico della nuova norma sui pagamenti tracciabili Ecco il testo della Legge di Bilancio 2020, articolo 1, commi 679 e 680, relativo alla disposizione in parola: 679. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n.917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241. 680. La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. Read More...
Giovedì, 23 Gennaio 2020

Cosa fare in caso di trasmissione errata dei corrispettivi?
Giovedì, 23 Gennaio 2020
Cosa fare in caso di trasmissione errata dei corrispettivi? Con una FAQ del 17 gennaio 2020, pubblicata sul portale Fatture e corrispettivi, l’Agenzia delle Entrate illustra la procedura da seguire per segnalare una trasmissione errata dei corrispettivi. In tale situazione l’utente deve accedere alla sezione “Monitoraggio delle ricevute dei file trasmessi” del portale Fatture e corrispettivi; risalire alla trasmissione errata, flaggare la casella "Trasmissione anomala"; compilare il campo "Motivazione”. L’Agenzia delle Entrate ricorda che è importante contattare l'installatore per modificare le impostazioni del registratore telematico e liquidare correttamente l'imposta. L'Agenzia delle Entrate ha precisato la corretta procedura da adottare al fine di segnalare una trasmissione errata dei corrispettivi. Sonno interessati alla procedura i soggetti tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del DLgs. n. 127/2015, che hanno effettuato la trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate, ma hanno rilevato anomalie nei dati inviati.I passaggi, in particolare, sono i seguenti: accedere al portale “Fatture e corrispettivi”; accedere alla sezione “Monitoraggio delle ricevute dei file trasmessi” dell'area di Consultazione; accedere a “Ricevute file corrispettivi telematici”; risalire alla trasmissione errata, attraverso gli appositi parametri di ricerca (data o identificativo trasmissione); compilare il campo “Motivazione”. Nella FAQ si ricorda altresì la necessità di contattare l’installatore del registratore telematico per modificarne le impostazioni e di liquidare correttamente l’imposta. Per approfondire: Trasmissione telematica dei corrispettivi: "scontrino elettronico" Read More...
Giovedì, 23 Gennaio 2020

Cosa fare se il registratore telematico non funziona?
Giovedì, 23 Gennaio 2020
Cosa fare se il registratore telematico non funziona? Nel portale “fatture e corrispettivi” presente nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate sono presenti gli strumenti che permettono di gestire la trasmissione dei dati dei corrispettivi in caso di malfunzionamenti del Registratore Telematico che impediscono la memorizzazione elettronica degli stessi. Il malfunzionamento è segnalato direttamente dal registratore telematico: il sistema interrompe il funzionamento e trasmette apposita segnalazione all’Agenzia delle Entrate secondo il tracciato “Evento dispositivo”. Se tale segnalazione non viene effettuata automaticamente dal registratore, l’esercente deve immediatamente segnalare l'anomalia all’Agenzia delle Entrate sempre attraverso il portale “Fatture e Corrispettivi”. Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sono contenute nel Provvedimento 28.10.2016. Tale documento evidenzia che in caso di mancato o irregolare funzionamento del registratore telematico l’esercente deve richiedere tempestivamente l’intervento di un tecnico abilitato e, fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento (oppure si doti di altro Registratore Telematico regolarmente in servizio) provvede all’annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro, che potrà essere tenuto anche in modalità informatica (esempio: excel, word o altro). Quali procedure da seguire in caso di guasto? L’esercente deve: comunicare il guasto all’Agenzia delle Entrate. Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate è necessario accedere alla funzione tramite la voce di menù “Procedure di Emergenza > Dispositivo Fuori Servizio”, disponibile nella sezione “Area Gestore ed Esercente”; richiedere l’intervento di un tecnico abilitato; annotare i corrispettivi incassati nel periodo di malfunzionamento del registratore in un apposito registro cartaceo; a tal fine potrà essere utilizzato il registro già predisposto per il vecchio registratore di cassa. Tale registro può essere anche tenuto in formato elettronico; provvedere all’invio dei dati relativi agli incassi giornalieri direttamente all’Agenzia delle Entrate. La procedura da seguire in caso di malfunzionamento è, pertanto, simile alla precedente in vigenza dei “vecchi registratori”, con in più il nuovo doppio onere di segnalare il “fuori servizio” del Registratore Telematico guasto all’Agenzia delle Entrate e di trasmettere telematicamente i corrispettivi. Gli importi dei corrispettivi andranno trasmessi telematicamente utilizzando la procedura d’emergenza (dispositivo fuori servizio) nell’area dedicata (area gestore ed esercente). Tali corrispettivi dovranno essere trasmessi sotto forma di totale giornaliero distinto per aliquota IVA. In caso di guasto al registratore telematico, perciò, l'operatore dovrà procedere all'invio telematico dei corrispettivi sul attraverso il sito dell'Agenzia delle Entrate. Per fare ciò è necessario accedere alla piattaforma Fatture e Corrispettivi, Servizi Gestore ed Esercente; selezionare il dispositivo (il R.T.) interessato dal malfunzionamento; selezionare la funzione cambia stato, evento “fuori servizio” . Per poter trasmettere telematicamente i dati è necessario accedere all’area procedure di emergenza, dispositivo fuori servizio (cioè il registratore telematico che non funziona); inviare entro 12 giorni i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, totalizzati per aliquota IVA, nel campo relativo al registratore messo fuori servizio. Il Registratore Telematico una volta tornato in funzione invierà telematicamente segnalazione all’Agenzia delle Entrate della propria riattivazione in servizio. Per approfondire: Trasmissione telematica dei corrispettivi: "scontrino elettronico" Read More...
Giovedì, 23 Gennaio 2020

Spese per omaggi natalizi: problematiche fiscali
Martedì, 13 Dicembre 2016
Ci avviciniamo al Natale e al consueto scambio di regali. Come ogni anno le aziende e i professionisti si stanno organizzando per omaggiare i propri clienti, fornitori o dipendenti di un dono natalizio. Per operare delle scelte ponderate è bene tenere in considerazione anche l’inquadramento di tali spese ai fini delle imposte dirette ed indirette. L’omaggio può essere rappresentato da beni acquisiti appositamente a tal fine o da beni oggetto della propria attività e può essere indirizzato a soggetti terzi, clienti o dipendenti, con diversi riflessi in termini contabili e fiscali. Possiamo avere i seguenti casi: omaggi, a dipendenti, di beni da parte dell’impresa; omaggi, a clienti/fornitori, di beni che rientrano nella propria attività; omaggi, a clienti/fornitori, di beni che non rientrano nella propria attività; omaggi dei professionisti. L’azienda può decidere di omaggiare il proprio cliente o fornitore con beni propri, cioè con beni prodotti o anche solo commercializzati dalla stessa. In questi casi bisogna fare molta attenzione nel predisporre la corretta documentazione attestante l’uso del bene prodotto o commercializzato e in contabilità dovrà essere rilevato il passaggio del bene tra le spese di rappresentanza. Il valore del bene da prendere a base della scrittura contabile e anche del calcolo IVA sarà costituito dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo del bene, determinato nel momento in cui si effettua la cessione gratuita. Nel caso in cui si voglia omaggiare il cliente/fornitore con beni che non rientrano nell’attività d’impresa i relativi costi di acquisto saranno: integralmente deducibili dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento, se i beni sono di valore unitario inferiore a 50 euro; qualificati come spese di rappresentanza e deducibili nel limite massimo ottenuto applicando, ai ricavi della gestione caratteristica, le percentuali previste a seconda del volume di ricavi (dal 1° gennaio 2016 valgono i seguenti limiti: 1,5% dei ricavi e altri proventi della gestione caratteristica fino a euro 10 milioni; 0,6% dei ricavi e altri proventi della gestione caratteristica per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni; 0,4% dei ricavi e altri proventi della gestione caratteristica per la parte eccedente euro 50 milioni. Cerchiamo di sintetizzare di seguito i principali casi di “omaggi di beni non rientranti nell’attività di impresa” e, nello specifico, di acquisto di cesti natalizi; acquisto di alimenti e bevande o compresi in cesti natalizi o acquistati separatamente; spese relative alle cene natalizie. Per quanto riguarda l’acquisto di cesti natalizi, l’unica accortezza da utilizzare è che il limite di € 50,00 va riferito al costo dell’intera confezione e non a quello dei singoli componenti. Di conseguenza è indetraibile l’IVA relativa all’acquisto di un cesto regalo di costo superiore a 50 Euro, mentre è detraibile l’IVA relativa all’acquisto di un cesto regalo di costo non superiore a 50 Euro. Per quanto riguarda l’acquisto di alimenti e bevande (che non formano oggetto dell’attività d’impresa), l’art. 19, co. 1, lett. f), D.P.R. 633/1972 prevede che “non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell'impresa”. Tuttavia, in deroga a tale disposizione, l’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 54/E/2002 ha riconosciuto la detrazione dell’IVA purché gli stessi siano di costo unitario non superiore a 50 Euro e rientrino fra le spese di rappresentanza (cioè sono inerenti rispetto l’attività e risultano destinate ai clienti). Per quanto riguarda le cene natalizie è importante definire quando le stesse rientrano tra le spese di rappresentanza: la C.M. 34/E/2009 ha precisato che le spese per feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività religiose o nazionali sono da considerare spese di rappresentanza a meno che all’evento siano presenti esclusivamente dipendenti dell’impresa. In caso, dunque, alla cena siano presenti esclusivamente dipendenti dell’impresa la spesa non rientrerà tra le spese di rappresentanza e l’IVA sarà indetraibile (vedi punto 3 di seguito). Spesso l’omaggio è destinato ai propri dipendenti. In tali casi il costo di acquisto dei beni va classificato nella voce “spese per prestazioni di lavoro dipendente” e non tra le spese di rappresentanza. La regola relativa alla deduzione è contenuta negli articoli 81, 95 e 100 Tuir. Il bene regalato, sia esso prodotto o commercializzato dalla azienda ovvero appositamente acquistato, genererà un costo interamente deducibile. Dal punto di vista IVA, invece, occorre distinguere due... Read More...
Martedì, 13 Dicembre 2016

Trasmissione telematica dei corrispettivi: "scontrino elettronico"
Giovedì, 13 Giugno 2019
Guida all'adempimento dal 1 gennaio 2020, aggiornato con il Provvedimento 739122 del 31/10/2019 LINK AL SITO PER L'ACQUISTO: fiscoetasse.com da www.fiscoetasse.com Guida all'adempimento dal 1 gennaio 2020, aggiornato con il Provvedimento 739122 del 31/10/2019 Dal 1° luglio 2019, sempre nell’ottica di favorire i processi di digitalizzazione delle imprese, è entrato in vigore un nuovo adempimento di carattere fiscale. Infatti, dopo l’avvento della fatturazione elettronica nei rapporti B2B e B2C è stato introdotto il c.d. “scontrino elettronico”. Tutti gli operatori economici obbligati all’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale trasmettono, quotidianamente, all’Agenzia delle Entrate i dati relativi agli incassi giornalieri rilevati nei propri misuratori fiscali. Tale rivoluzione, come anzi detto, connessa all’avvento della fatturazione elettronica tra privati, ha come scopo principale quello di combattere l’evasione fiscale favorendo uno scambio immediato delle informazioni tra contribuente e amministrazione finanziaria. Nel presente e-book affronteremo le principali tematiche connesse al nuovo adempimento con un focus particolare sugli ultimi provvedimenti normativi e sulle ultime risoluzioni emanate dall’Agenzia delle Entrate. Il nuovo adempimento, come anzi detto obbligatorio già dal 1° luglio 2019 per i contribuenti con volume d’affari superiore a 400.000 euro, verrà esteso a tutti i commercianti e ai soggetti di cui all’art. 22 del D.P.R. 633/72, indipendentemente dal volume d’affari annuale. Successivamente all’entrata in vigore generalizzata di tale obbligo non sarà più possibile utilizzare le vecchie ricevute o l’emissione dello scontrino fiscale che dovranno essere sostituiti dalla fatturazione elettronica o dalla emissione dello scontrino c.d. elettronico. Nella prima parte della pubblicazione verrà affrontato il contesto normativo di riferimento con un focus particolare sui recenti provvedimenti emanati dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero delle Economia e Finanza. Nella seconda parte verranno affrontate, con un taglio operativo, le modalità di assolvimento del nuovo obbligo e le particolarità connesse al funzionamento dei misuratori fiscali. Nella terza parte verrà affrontata la questione relativa ai soggetti esonerati dall’adempimento e alle criticità connesse alla loro individuazione. Nella quarta parte verrà affrontata la tematica connessa al credito d’imposta spettante, per l’esercizio 2019 e 2020, a tutti i contribuenti che acquistano o adeguano un misuratore fiscale al fine di poter adempiere alla trasmissione telematica di corrispettivi giornalieri. Nell’ultima parte vengono affrontate alcune tematiche in relazione agli adempimenti che i soggetti obbligati devono porre in essere, all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, per collegare il misuratore fiscale ed eventualmente intervenire qualora vi siano delle particolari problematiche di connessione. Il lavoro sarà completato da una appendice normativa utile al fine di rendere maggiormente fruibile al lettore la presente pubblicazione. Indice Introduzione1. Contesto normativo di riferimento1.1 Legge n. 311 del 30/12/20041.2 Decreto legislativo n. 127 del 05/08/20151.3 Decreto Ministero Economia e Finanze del 10/05/20191.4 Risoluzione 116/E del 21/12/2016 e Risoluzione 47/E del 8/05/20192. I corrispettivi elettronici: modalità di assolvimento dell’adempimento 2.1 Implicazioni del nuovo adempimento2.2 Modalità operative di assolvimento dell’adempimento2.3 Obbligo di certificazione: il documento di ASSIREVI2.3 Regime sanzionatorio2.4 Ultimi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate2.5 Fattura elettronica semplificata: un’alternativa da considerare3. I soggetti esonerati dalla trasmissione telematica dei corrispettivi 3.1 Esenzione per commercio elettronico indiretto3.2 Trasmissione telematica dei corrispettivi anche per i forfetari4. Credito d’imposta per acquisto o adeguamento misuratori fiscali4.1 Esemplificazione pratica determinazione e utilizzo del credito d’imposta5. Modalità operative per l’adeguamento dei misuratori fiscali 5.1 Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate5.2 Guida alla configurazione e adattamento dei registratori telematici5.2.1 Primo passo: dotarsi di un registratore telematico5.2.2 Secondo passo: ottenere le credenziali per accedere al portale5.2.3 Terzo passo: accreditamento del Registratore Telematico5.2.4 Quarto passo: installazione, censimento, attivazione e messa in servizio del Registratore Telematico5.2.5 Quinto passo: utilizzo dei servizi messi a disposizione del soggetto obbligato5.2.6 Sesto passo: consultazione6. Il cronoprogramma degli adeguamenti Appendice normativa Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 Decreto MEF del 10 maggio 2019 Risoluzione n.116 /E del 21 dicembre 2016 Risoluzione n. 47/E dell’8 maggio 2019 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 4 Risoluzione N. 33 /E del 1... Read More...
Giovedì, 13 Giugno 2019

Fattura elettronica: novità dal 1 luglio 2019
Domenica, 30 Giugno 2019
Con la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 l'Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente sulla fatturazione elettronica: in prossimità del termine del periodo transitorio e con l’avvio delle novità che si applicheranno dal 1° luglio 2019, il documento fornisce indicazioni sulla data di emissione della fattura elettronica e sui soggetti obbligati all’invio dell'esterometro. Nella circolare l'Amministrazione finanziaria affronta inoltre il tema della fatture miste relative alle spese sanitarie così come il tema spinoso del calcolo dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche da pagare con cadenza trimestrale. Entreranno in vigore dal 1° luglio 2019 le nuove regole relative alla data di emissione della fattura elettronica, il nuovo obbligo dello scontrino elettronico per i commercianti con volume d’affari superiore a 400.000 euro (per saperne di più clicca qui). Fattura elettronica: le novità dal 1° luglio 2019 Il primo periodo di applicazione dell'obbligo di fatturazione elettronica ha permesso ai titolari di partita Iva di familiarizzare con i nuovi strumenti di emissione e ricezione. Questo periodo transitorio è stato caratterizzato dalla moratoria sulle sanzioni e dal termine di invio più ampio. ATTENZIONE: DAL1° LUGLIO SI CAMBIA! La circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 fornisce indicazioni e chiarimenti sui nuovi obblighi in tema di fatturazione elettronica. Novità per la fattura “immediata” Di particolare interesse è il paragrafo relativo alle novità che si applicheranno a partire dal 1° luglio 2019. L’articolo 11 del D.L. n. 119/2018 ha modificato l’articolo 21 del DPR 633/1972 prevedendo, per le fatture emesse dal 1° luglio 2019: che il documento deve indicare la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, se tale data risulti diversa dalla data di emissione della fattura (cfr. il nuovo comma 2, lettera g-bis); la possibilità di emettere la fattura entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 (così il nuovo comma 4, primo periodo). La fattura non deve essere necessariamente essere emessa entro le 24 ore del giorno in cui è effettuata l’operazione, ma si avranno 10 giorni di tempo a partire dal 1° luglio 2019. In sede di conversione del Decreto Crescita il termine è passato da 10 a 12 giorni. La circolare evidenzia che la data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica e rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La data da indicare nella fattura è quella in cui è effettuata l’operazione in quanto sarà il SdI ad attestare la data e l’orario di avvenuta “trasmissione”. L’Agenzia delle Entrate fornisce il seguente esempio: “a fronte di una cessione effettuata in data 28 settembre 2019, la fattura “immediata” che la documenta potrà essere: emessa (ossia generata e inviata allo SdI) il medesimo giorno, così che “data dell’operazione” e “data di emissione” coincidano ed il campo “Data” della sezione “Dati Generali” sia compilato con lo stesso valore (28 settembre 2019); generata il giorno dell’operazione e trasmessa allo SdI entro i 10 giorni successivi (in ipotesi l’8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (in ipotesi il 28 settembre 2019); generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28 settembre 2019) e il termine ultimo di emissione (8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (28 settembre 2019).” Fattura elettronica “differita”: nessun cambiamento Resta in vigore, anche a partire dal 1° luglio 2019, la possibilità di emissione della fattura differita. In questi casi, come data di effettuazione dell'operazione, sarà possibile indicare una sola data, cioè quella dell’ultima operazione (ultimo DDT). L’opzione per la fattura differita resta valida nei casi di cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta dal documento commerciale individuato nell’articolo 2, comma 5, ultimo periodo del d.lgs. n. 127 del 2015, cioè da un documento di trasporto (DDT) o da altro idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, per i quali è previsto che la fattura rechi il dettaglio delle operazioni (cfr. l’articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA). Esempio: vengono effettuate tre cessioni nei confronti dello stesso soggetto... Read More...
Domenica, 30 Giugno 2019
