L'INPS ha reso note le modalità per fare domanda di richiesta per il bonus 600 euro per le partite IVA.
Procedura semplificata per richiederlo anche da parte dei cittadini al momento sprovvisti di SPID e PIN dispositivo.
Dottore Commercialista e Revisore Legale
La Regione Marche si è dotata di una Legge per definire misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e ai lavoratori autonomi, a seguito dell’emergenza Covid-19. Tale intervento, con una dotazione di 14,2 milioni, intende fornire liquidità a imprese ed autonomi.
E' istituito un fondo di emergenza di 14,2 milioni per le imprese e per i lavoratori autonomi, basato sugli incentivi al sistema del credito, che saranno disponibili da martedì 14 aprile presso i Confidi: 11,7 milioni per prestiti a tasso agevolato e 2,5 milioni per contributi a fondo perduto, per abbattere il costo degli interessi e delle garanzie per l’accesso ai finanziamenti.
La legge prevede un allargamento del credito: da 25 mila a 40 mila euro senza vincolo percentuale di fatturato per le imprese, estensibile a 50 mila euro per le imprese che realizzano nuovi acquisti materiali e immateriali per il rilancio e la diversificazione delle attività, e fino a 5 mila euro per i lavoratori autonomi. La durata prevista del prestito è di 72 mesi, con 24 mesi di preammortamento.
Destinatari delle misure sono le imprese e i lavoratori autonomi. Al fine dell’accesso ai benefici gli operatori economici sono coloro che hanno subìto una crisi di liquidità a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno sede operativa nel territorio e sono operativi alla data del 23 febbraio 2020.
Sulla somma di 14,2 milioni di euro convergono 4 milioni di euro della Regione, 4,3 milioni di Camera di Commercio e Province (da fondi preesistenti in chiusura) e 5,8 milioni di cofinanziamento dei Confidi stessi. Questi saranno destinati per 11,7 milioni all'erogazione di prestiti fino a 40 mila di euro a tasso di interesse agevolato non superiore all’1%, “significativamente più basso – spiega l’assessora alle Attività economiche Manuela Bora - di quello previsto dal Decreto Liquidità per prestiti fino a 25 mila euro (superiore all’1,2%) e di quello di mercato delle banche per prestiti di dimensioni superiori (tra il 2,5 e il 3,5%)”. Gli altri 2,5 milioni serviranno per abbattere il costo degli interessi e delle garanzie per l'accesso ai finanziamenti presso il sistema creditizio per crediti fino a 150 mila euro, un meccanismo che è in grado di attivare, in previsione, ulteriori prestiti per 30,6 milioni. (fonte: www.regione.marche.it)
ATTENZIONE: Tale intervento della Regione si aggiunge a quanto previsto dal Decreto Liquidità.
Da oggi, 14 aprile 2020, è disponibile online la modulistica 📑 relativa alla richiesta del finanziamento di max 25.000 Euro.
📍Il MISE informa che da questa mattina è disponibile il modulo per la richiesta dei finanziamenti per un importo non superiore a 25.000 euro garantito al 100% dal Fondo di Garanzia a favore di imprese e professionisti
Ecco il link per l'informativa del MISE e per il download dei relativi moduli: MISE - PRESTITI FINO A 25.000
Allegato 2
Allegato 3
Bonus 600 euro partite IVA: istruzioni INPS per fare domanda
L'INPS ha reso note le modalità per fare domanda di richiesta per il bonus 600 euro per le partite IVA.
Procedura semplificata per richiederlo anche da parte dei cittadini al momento sprovvisti di SPID e PIN dispositivo.
Le domande potranno essere inviate a partire dalla prossima settimana ed i pagamenti dovrebbero avvenire entro 30 giorni.
Con il messaggio numero 1381 del 26 marzo 2020 l’INPS ha reso note le modalità per inoltrare la richiesta per il bonus 600 euro per le partite IVA, prevedendo una procedura semplificata per richiederlo anche da parte dei cittadini al momento sprovvisti di SPID e PIN dispositivo.
Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto “Cura Italia”) attribuisce all’INPS il compito di attuare le misure disposte dal Governo a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese individuali.
Anche queste nuove prestazioni saranno accessibili esclusivamente in modalità telematica.
L'accesso ai servizi online dell’INPS può avvenire attraverso una delle seguenti tipologie di credenziali:
- PIN dispositivo rilasciato dall’Inps ;
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Chi è in possesso e può disporre di una qualsiasi delle elencate credenziali, potrà utilizzarle anche per l’inoltro delle nuove domande di prestazione introdotte dal decreto in oggetto.
Per coloro che non hanno o, vista la situazione di impossibilità ad effettuare spostamenti, non dispongono delle credenziali di cui sopra, l’Istituto ha messo in atto un duplice intervento rivolto a:
- semplificare la modalità di compilazione e invio on line per alcune delle domande di prestazione per l’emergenza Coronavirus (ex D.L. n. 18/2020);
- apprestare una nuova procedura di rilascio diretto del PIN dispositivo tramite riconoscimento a distanza.
Per le domande legate all'emergenza Coronavirus l'accesso al sito INPS per la presentazione e l'invio è agevolato: si può accedere con modalità semplificate.
L’accesso ai servizi sul portale istituzionale è consentito in modalità semplificata con esclusivo riferimento alle seguenti domande di prestazione per emergenza Coronavirus di cui al D.L. n. 18/2020:
- indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO;
- indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- indennità lavoratori del settore agricolo;
- indennità lavoratori dello spettacolo;
- bonus per i servizi di baby-sitting.
La modalità semplificata consente ai cittadini di compilare e inviare le specifiche domande di servizio, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center.
La richiesta del PIN può essere effettuata attraverso i seguenti canali:
- sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;
- Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06164164 (a pagamento da rete mobile).
Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN, il cittadino le può immediatamente utilizzare in fase di autenticazione per la compilazione e l’invio della domanda on line per le sole prestazioni sopra individuate.
Qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, è invitato a chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.
Allego una guida per effettuare tutte le operazioni di richiesta del PIN e di accesso al portale INPS per la richiesta del bonus di 600 Euro. In allegato trovate anche il Messaggio Inps di ieri
ATTENZIONE: La norma che prevede il bonus, cioè l’art. 28 del D.L. 18/2020 non fa nessun riferimento al requisito della titolarità di Partita IVA. Conseguentemente, sembrerebbe che si possa estendere il beneficio dell’indennità a tutti coloro che risultino iscritti come soci di società, quali i partecipanti a Snc artigiane, i soci lavoratori di Srl nonché i soci di società semplici agricole che si occupino della coltivazione del fondo.
Occorre però ricordare che sono esclusi dall'indennizzo:
- i titolari di pensione;
- gli iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Per quanto riguarda i soggetti operanti nel settore agricolo, nel Messaggio dell’INPS vengono espressamente richiamati solo “coltivatori diretti, coloni e mezzadri” senza che si faccia riferimento alla gestione previdenziale IAP.
In merito alla figura dello IAP, il D.Lgs. 99/2004 ne ha esteso l'applicabilità anche ai soci di società agricole.
Pertanto, viene considerato IAP colui che, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedichi all'attività agricola di impresa, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (25% per le aziende ubicate in zone svantaggiate di cui all’articolo 17 Regolamento CE n. 1257/99).
Nella nota diffusa dall’INPS, la figura dello IAP non è citata, ma vi è da dire che, dal punto di vista previdenziale, anche tali soggetti possono essere ricondotti alla categoria dei lavoratori autonomi del settore agricolo e ciò dovrebbe prescindere dal fatto che anche gli amministratori di società agricole possano essere iscritti alla medesima gestione previdenziale.
È stato pubblicato nella tarda serata di ieri in Gazzetta Ufficiale, entrando subito in vigore, il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto-legge "Cura Italia"), approvato lunedì dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento, che ora passerà all'esame di Camera e Senato, contiene una serie di misure di sostegno economico per imprese, lavoratori autonomi e famiglie, in conseguenza all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19.
Le nuove disposizioni prevedono che per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, siano sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:
Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da:
Potete scaricare qui il testo del DL pubblicato nella GU n. 70 del 17/03/2020
Ecco, in sintesi, i principali interventi contenuti nel DL 18/2020
ART. 19 - INTEGRAZIONE SALARIALE: I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.
ART. 23 - CONGEDI E INDENNITA LAV. DIP. SETTORE PRIVATO, ISCRITTI IN GS E LAV. AUTONOMI: In conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado disposizione, è prevista indennità per lavoratori con figli minori di 12 anni (o con disabilità accertata ex L. 104/92) per un periodo (anche frazionato) di 15 giorni. In alternativa si può optare per il bonus baby sitter da 600 euro.
ART. 27 - INDENNITA’ PER MARZO A FAVORE DI PROFESSIONISTI E COCOCO (art. 27): Ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito.
ART. 28 - INDENNITA’ PER MARZO ISCRITTI AGO - ARTIGIANI E COMMERCIANTI: Agli iscritti alla gestione INPS commercianti e artigiani spettano 600 euro per marzo. Previa domanda l'INPS erogherà l'indennità, che sarà rinnovata nel mese di aprile (attendiamo ulteriori istruzioni e modulistica dall'Istituto). L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito.ATTENZIONE: da quanto scritto nella norma tale agevolazione non spetterebbe ai professionisti iscritti ad una cassa privata (Commercialisti, Ingegneri, Avvocati, ecc.; è consigliabile contattare le proprie casse) e non spetterebbe ai soci di società iscritti alle gestioni artigiani e commercianti (si parla di "lavoratori autonomi"). Dovrebbero rientrare in tale agevolazione gli agricoltori CD o IAP. Per la richiesta di tale contributo si devono attendere apposite istruzioni dell'INPS. Va segnalato che la dotazione finanziaria legata a tale intervento è limitata, pertanto non tutti potrannao ottenere il contributo.
ART. 44 - FONDO REDDITO IN ULTIMA ISTANZA PER LAV. E AUTONOMI ISCRITTI ALLE CASSE DI PREVIDENZA: Il presente articolo prevede “una indennità” per gli iscritti alle casse di previdenza (e lavoratori dipendenti). Le modalità di richiesta e attribuzione verranno disciplinati entro 30 gg dai ministeri competenti.
ART. 63 - PREMIO A LAVORATORI DIPENDENTI: Premio da 100 euro per lavoratori dipendenti, parametrato alle giornate lavorate a marzo. Anticipo del datore che poi compensa in F24
ART. 49 - FONDO CENTRALE DI GARANZIA: Per nove mesi dalla entrata in vigore:
ART. 54 - FONDO GASPARRINI (sospensione mutuo prima casa): Per nove mesi dalla entrata in vigore: accesso aperto anche a liberi professionisti e lavoratori autonomi che autocertifichino un calo di fatturato (in marzo aprile maggio o nel periodo 21/02/2020 fino alla data di presentazione della domanda) un calo del fatturato di almeno il 33% rispetto al fatturato del IV trimestre 2019. Non è richiesto ISEE (solo autocertificazione)
ART. 54 - SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE: Credito di imposta a seguito di cessione crediti verso debitori inadempienti (trasformazione delle imposte anticipate in credito d’imposta), in base a perdite e eccedenze ACE, su un valore massimo non eccedente il 20% del valore dei crediti ceduti
ART. 55 - SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE MPMI: per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
Per quanto riguarda gli articoli 60, 61 e 62, salvo diversa futura posizione dell’INPS, la sospensione non si applica alla quota conto dipendente trattenuta nella busta paga di febbraio (e marzo per bar, ristoranti ecc), ma solo alla quota a carico dell’azienda.
ART. 60 - RINVIO TECNICO, RIMESSIONE IN TERMNI PER VERSAMENTI:Per tutti i contribuenti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020
ART. 61 - SOSPENSIONE DI IVA, RITENUTE (lav. Dip e assimilato), CONTRIBUTI PREVIDENIZALI E ASSISTENZIALI e PREMI INAIL: Sospensione dei versamenti in scadenza tra il 2/3/2020 e il 30/04/2020 per:
I versamenti sospesi vanno eseguiti entro il 31/5/2020 in un’unica soluzione o con un massimo di 5 rate mensili di pari importo. Se si tratta, però, di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche essi sospendono (ritenute, iva ecc) dal 2/03/2020 fino al 31/05/2020 (e non 30/04/2020 come per i restanti in elenco) e devono pagare in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
ART. 62 - SOSPENSIONE ADEMPIMENTI E VERSAMENTI – E RITENUTE SU COMPENSI E PROVVIGIONI:
ART. 64 - CREDITI DI IMPOSTA PER SPESE DI SANIFICAZIONE: Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020
ART. 65 - CREDITI DI IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI: Ai soggetti esercenti attività d’impresa - tranne quelle NON SOSPESE dal dpcm 11/03, vedi allegati 1 e 2, (dettaglio alimentari, tabacchi, bar e ristoranti in porti e stazioni, lavanderie, pompe funebri ecc) - è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella sola categoria catastale C/1. Non vi è sospensione dei canoni.
ART. 67 - SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI: Con la necessaria premessa che questo articolo si riferisce alle attività degli enti pubblici e non a quelle in capo al contribuente, sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte, appunto, degli uffici degli enti impositori.
ART. 68 - SOSPENSIONE DEI TERIMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI AD AGENTI DI RISCOSSIONE:
ART. 69 - PROROGA PREU E CANONE AAMS: Spostato al 29/5 il termine di versamento in scadenza al 30/4. Possibilità di rateizzazione con debenza di interessi
ART. 106 - ASSEMBLEE DI SOCIETA:
APPROFONDIMENTO: Le misure per il settore agroalimentare
Di seguito vengono riepilogate le misure introdotte dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto-legge “Cura Italia”) a favore della filiera alimentare (che vanno ad aggiungersi a quelle di carattere generale, come la sospensione dei termini previsti per i versamenti tributari, previdenziali ed assistenziali):
1.istituzione di un fondo da 100 milioni a sostegno delle imprese agricole, e per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca;
2.stanziamento di 100 milioni per favorire l'accesso al credito delle imprese agricole e della pesca;
3.aumento dal 50 al 70 per cento degli anticipi dei contributi PAC a favore degli agricoltori;
4.aumento del Fondo indigenti per complessivi 50 milioni, al fine di assicurare la distribuzione delle derrate alimentari, che si aggiungono ai 6 milioni già destinati nei giorni scorsi all'acquisto di latte crudo, in accordo con il Tavolo Spreco Alimentare;
5.sospensione delle rate fino al 30 settembre per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie; 6.rafforzamento del Fondo per la promozione dell'agroalimentare italiano all'estero.
La Ministra delle politiche agricole, alimentari e forestali, Teresa Bellanova, ha inoltre firmato il decreto per destinare 6 milioni di euro all'acquisto di latte fresco, prodotto da latte italiano raccolto nel periodo di maggior rischio di spreco, per la relativa distribuzione gratuita alle persone più bisognose.
La Legge di bilancio 2020 cambia le regole previste per il recupero delle spese detraibili, quali ad esempio le spese mediche.
Non cambia la percentuale di detrazione (19%), ma è stato previsto l’obbligo del pagamento mediante strumenti tracciabili.
IN PRATICA: per recuperare le spese detraibili ai sensi dell’art. 15 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (e altre disposizioni normative dall’1/1/2020 non si possono più utilizzare i contanti. Serve necessariamente il pagamento mediante carte di credito/debito, bancomat, bonifico bancario, bonifico postale, assegni. Il pagamento in contanti rimane ancora possibile solo che in tal caso le spese non saranno fiscalmente detraibili.
La norma che vieta l’utilizzo del contante ai soli fini della detrazione fiscale del 19%, richiama tutte le spese indicate nell’articolo 15/917 e quelle previste da altre disposizioni normative, per cui si tratta ad esempio di spese per:
Interessi passivi mutui prima casa
Intermediazioni immobiliari per abitazione principale
Spese mediche
Veterinarie
Funebri
Frequenza scuole e università
Assicurazioni rischio morte
Erogazioni liberali
Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi
Affitti studenti universitari
Addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza
Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
I servizi erogati in farmacia, i test, il noleggio di strumentazione rappresentano operazioni che richiedono l'utilizzo di strumenti tracciabili.
Per poter beneficiare della detrazione il contribuente deve dare prova dell'avvenuto pagamento tracciabile: dovrà quindi conservare la ricevuta cartacea del POS o di qualsiasi altro strumento tracciabile utilizzato.
La legge di bilancio 2020 è intervenuta anche per limitare la detrazione (pur se le spese sono state sostenute con pagamenti tracciabili) ai soggetti percettori di redditi elevati: se il reddito del contribuente supera l’importo di 120.000 euro le detrazioni di cui all’articolo 15 del TUIR spettano “per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro…”. La disposizione è stata introdotta dal comma 629 dell’art.1.
Ecco il testo della Legge di Bilancio 2020, articolo 1, commi 679 e 680, relativo alla disposizione in parola:
679. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n.917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.
680. La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.