Ci avviciniamo al Natale e al consueto scambio di regali. Come ogni anno le aziende e i professionisti si stanno organizzando per omaggiare i propri clienti, fornitori o dipendenti di un dono natalizio.
Per operare delle scelte ponderate è bene tenere in considerazione anche l’inquadramento di tali spese ai fini delle imposte dirette ed indirette.
L’omaggio può essere rappresentato da beni acquisiti appositamente a tal fine o da beni oggetto della propria attività e può essere indirizzato a soggetti terzi, clienti o dipendenti, con diversi riflessi in termini contabili e fiscali.
Possiamo avere i seguenti casi:
- omaggi, a dipendenti, di beni da parte dell’impresa;
- omaggi, a clienti/fornitori, di beni che rientrano nella propria attività;
- omaggi, a clienti/fornitori, di beni che non rientrano nella propria attività;
- omaggi dei professionisti.
- L’azienda può decidere di omaggiare il proprio cliente o fornitore con beni propri, cioè con beni prodotti o anche solo commercializzati dalla stessa.
In questi casi bisogna fare molta attenzione nel predisporre la corretta documentazione attestante l’uso del bene prodotto o commercializzato e in contabilità dovrà essere rilevato il passaggio del bene tra le spese di rappresentanza. Il valore del bene da prendere a base della scrittura contabile e anche del calcolo IVA sarà costituito dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo del bene, determinato nel momento in cui si effettua la cessione gratuita.
- Nel caso in cui si voglia omaggiare il cliente/fornitore con beni che non rientrano nell’attività d’impresa i relativi costi di acquisto saranno:
- integralmente deducibili dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento, se i beni sono di valore unitario inferiore a 50 euro;
- qualificati come spese di rappresentanza e deducibili nel limite massimo ottenuto applicando, ai ricavi della gestione caratteristica, le percentuali previste a seconda del volume di ricavi (dal 1° gennaio 2016 valgono i seguenti limiti: 1,5% dei ricavi e altri proventi della gestione caratteristica fino a euro 10 milioni; 0,6% dei ricavi e altri proventi della gestione caratteristica per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni; 0,4% dei ricavi e altri proventi della gestione caratteristica per la parte eccedente euro 50 milioni.
Cerchiamo di sintetizzare di seguito i principali casi di “omaggi di beni non rientranti nell’attività di impresa” e, nello specifico, di
- acquisto di cesti natalizi;
- acquisto di alimenti e bevande o compresi in cesti natalizi o acquistati separatamente;
- spese relative alle cene natalizie.
Per quanto riguarda l’acquisto di cesti natalizi, l’unica accortezza da utilizzare è che il limite di € 50,00 va riferito al costo dell’intera confezione e non a quello dei singoli componenti. Di conseguenza è indetraibile l’IVA relativa all’acquisto di un cesto regalo di costo superiore a 50 Euro, mentre è detraibile l’IVA relativa all’acquisto di un cesto regalo di costo non superiore a 50 Euro.
Per quanto riguarda l’acquisto di alimenti e bevande (che non formano oggetto dell’attività d’impresa), l’art. 19, co. 1, lett. f), D.P.R. 633/1972 prevede che “non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell'impresa”. Tuttavia, in deroga a tale disposizione, l’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 54/E/2002 ha riconosciuto la detrazione dell’IVA purché gli stessi siano di costo unitario non superiore a 50 Euro e rientrino fra le spese di rappresentanza (cioè sono inerenti rispetto l’attività e risultano destinate ai clienti).
Per quanto riguarda le cene natalizie è importante definire quando le stesse rientrano tra le spese di rappresentanza: la C.M. 34/E/2009 ha precisato che le spese per feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività religiose o nazionali sono da considerare spese di rappresentanza a meno che all’evento siano presenti esclusivamente dipendenti dell’impresa. In caso, dunque, alla cena siano presenti esclusivamente dipendenti dell’impresa la spesa non rientrerà tra le spese di rappresentanza e l’IVA sarà indetraibile (vedi punto 3 di seguito).
- Spesso l’omaggio è destinato ai propri dipendenti. In tali casi il costo di acquisto dei beni va classificato nella voce “spese per prestazioni di lavoro dipendente” e non tra le spese di rappresentanza. La regola relativa alla deduzione è contenuta negli articoli 81, 95 e 100 Tuir.
Il bene regalato, sia esso prodotto o commercializzato dalla azienda ovvero appositamente acquistato, genererà un costo interamente deducibile.
Dal punto di vista IVA, invece, occorre distinguere due casi:
- se vi è una cessione gratuita di beni che non rientrano nell’attività propria dell’impresa, l’imposta all’atto dell’acquisto sarà indetraibile e la loro cessione esclusa dal campo di applicazione della stessa;
- in presenza invece di cessione gratuita di beni la cui produzione/commercio rientra nell’attività propria dell’impresa, se i beni omaggio avranno valore imponibile inferiore a 50 Euro sconteranno la detrazione dell’imposta al 100%, in caso contrario l’Iva sarà completamente indetraibile.
- Un trattamento diverso è previsto per i professionisti che effettuano omaggi.
Se l’omaggio è destinato ai clienti o fornitori, il costo di acquisto dei beni sarà contabilizzato quale spesa di rappresentanza a prescindere dal valore unitario del bene omaggiato e risulterà deducibile fino al valore corrispondente all’1% dei compensi relativi al periodo di imposta considerato. La detraibilità IVA sarà legata all’importo:
- se i beni omaggio hanno valore imponibile inferiore a 50 Euro, sconteranno la detrazione dell’imposta al 100%,
- se il valore imponibile è superiore a 50 Euro, la relativa imposta sarà indetraibile.
Se gli omaggi sono rivolti ai dipendenti, troveranno applicazione le medesime regole previste per l’attività di impresa sopra analizzate.