Regime forfettario per l’impresa agricola con servizi faunistico-venatori
D: Si può fruire del regime forfettario in relazione all’attività faunistico-venatoria esercitata, sia come persona fisica che come società semplice, sul fondo dall’imprenditore agricolo?
R: Sì, purché si tratti di un’attività “connessa” e l’imprenditore utilizzi prevalentemente attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’azienda agricola principale.
L’Agenzia delle entrate, nella la risoluzione n. 73/E del 27 settembre 2018, ha precisato che i redditi che derivano all’imprenditore agricolo dalla fornitura di servizi faunistico-venatori vengono determinati forfetariamente, come previsto al comma 3 dell’articolo 56-bis del Tuir, solo nel caso in cui l’attività sia svolta nel rispetto dei criteri “della normalità” e “della prevalenza” fissati dal terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile.
All'Amministrazione finanziaria è stato chiesto quale sia il corretto trattamento fiscale applicabile ai fini delle imposte sul reddito, alle seguenti attività:
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allevamento di selvaggina, alimentata con mangimi ottenuti dai terreni di cui dispone l’azienda;
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concessione dell’esercizio dell’attività venatoria a terzi, dietro pagamento di un corrispettivo;
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realizzazione di interventi agro-forestali volti a mantenere e ricostituire l’habitat.
L’Agenzia, facendo riferimento a due sue precedenti circolari (rif. n. 44/2002 e n. 44/2004), ha chiarito che la fornitura di servizi faunistico-venatori può qualificarsi come fornitura di servizi alla quale sia applicabile il predetto regime agevolato, se è svolta:
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dallo stesso imprenditore agricolo che esercita la coltivazione del fondo o del bosco ovvero l’allevamento di animali;
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utilizzando “prevalentemente” attrezzature o risorse dell’azienda “normalmente” impiegate nell’attività agricola principale rispetto a quelle che sono impiegate solo per la fornitura di servizi.
N.B.: la sussistenza del requisito della prevalenza ricorre tutte le volte in cui il fatturato derivante dall’impiego di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola principale è superiore al fatturato ottenuto attraverso l’utilizzo delle altre attrezzature o risorse.
In presenza di tali requisiti, ai redditi derivanti dalla fornitura di servizi faunistico-venatori si viene a determinare in maniera forfetaria il reddito d’impresa dell’imprenditore agricolo con l’applicazione del coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini Iva.
Attenzione: nel momento in cui la fornitura dei servizi faunistico-venatori non venga effettuata con il criterio della prevalenza, i relativi redditi concorrono a formare il reddito d’impresa con le modalità ordinarie.