Con la circolare n. 36 del 28 febbraio 2018 l'INPS fornisce precisazioni e chiarimenti circa il godimento dell’esonero contributivo introdotto dall’art. 1, commi 117 e 118, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Allo scopo di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, i coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
-
di età inferiore a quaranta anni,
-
che effettuano nuove iscrizioni nella previdenza agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018,
usufruiscono delle seguenti agevolazioni contributive:
-
per un periodo di trentasei mesi è previsto l'esonero dal versamento del 100% dei contributi;
-
per i successivi dodici mesi l'esonero è ridotto al 66%;
-
per gli ulteriori e successivi 12 mesi l'esonero passa al 50%.
L’esonero in questione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.